Sez. 3, Ordinanza n. 11817 del 29/04/2026 (Rv. 678673-01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la sentenza impugnata, la determinabilità del tasso, in ipotesi di parametri contrattuali unilateralmente determinati dalla società di leasing, con riferimento ad un Tasso Interno di Attualizzazione, estratto mediante calcoli matematici "a ritroso", secondo criteri non esplicitati nel contratto, non venendo indicati né la formula, né i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale).
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)