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Sez. L, Sentenza n. 1616 del 05/02/2001 (Rv. 543655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità per astensione obbligatoria - Prescrizione - Disciplina ex art. 6 legge n. 138 del 1943 - Modifica dei termini di decadenza dell'azione giudiziaria, ex art. 4 legge n. 384 del 1992 - Effetto abrogativo in ordine alla disciplina della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

La disposizione di cui all'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, per cui il diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria si prescrive nel termine di un anno, non è rimasta abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che - sostituendo il termine decennale di decadenza, previsto dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, con termini triennali e annuali - riguarda solo la decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria, ma non la prescrizione del diritto a tale indennità.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)