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Sez. L, Sentenza n. 4967 del 28/04/1993 (Rv. 482094 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità - Prescrizione annuale ex art. 6, ultimo comma, legge n. 138 del 1943 - Operatività.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482094-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

L'indennità di maternità prevista dall'art. 15, legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), partecipando della medesima natura del trattamento di malattia, soggiace anch'essa, in mancanza di una specifica previsione in senso contrario, alla prescrizione di un anno stabilita (per l'indennità di malattia) dall'art. 6, ultimo comma, legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)