Sez. L, Sentenza n. 8675 del 01/04/2025 (Rv. 674489-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diritto soggettivo - Esclusione - Potere discrezionale della P.A. - Limiti - Conseguenze - Inadempimento da parte della P.A. degli obblighi c.d. strumentali - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
In materia di pubblico impiego, la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore).
Contr. Coll. 28/05/2004 art. 32, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)