Sez. L - , Ordinanza n. 30342 del 18/12/2017 (Rv. 646557 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Riammissione in servizio - Art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Reviviscenza del precedente rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un nuovo rapporto - Conseguenze in tema di progressione economica.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., l'istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge (quale l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l'attribuzione dell'anzianità pregressa. Ne consegue che, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l’anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)