Sez. 1, Sentenza n. 7939 del 04/05/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178835 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA SOTTO LA VIGENZA DI DUE LEGGI DIVERSAMENTE SANZIONATORIE - APPLICABILITÀ DELL'ULTIMA - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO.*
REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA SOTTO LA VIGENZA DI DUE LEGGI DIVERSAMENTE SANZIONATORIE - APPLICABILITÀ DELL'ULTIMA - NECESSITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO.*
Nell'ipotesi di reato permanente realizzatosi con unica condotta protratta nel tempo con modalità sempre uguali sotto la vigenza di due leggi diversamente sanzionatorie, va applicata solo l'ultima, sotto il cui imperio il reato si esaurisce. Pertanto, qualora il partecipe di una associazione mafiosa o camorristica sia perseguito, per un'unica condotta protratta nel tempo, precedente e successiva all'introduzione dell'art. 416 bis cod. pen. - egli non può essere punito ai sensi degli artt. 416 e 416 bis cod. pen., in continuazione fra loro, ma solo in forza di quest'ultima disposizione. (Conf mass n 177071).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)