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Sez. 1, Sentenza n. 6580 del 08/06/1988 Ud. (dep. 29/04/1989) Rv. 181194 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - CONDOTTA INIZIATASI PRIMA DI ESSA E PROTRATTASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICABILITÀ A TUTTA LA CONDOTTA DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA.*
Stato
decisa il 1988-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181194-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - CONDOTTA INIZIATASI PRIMA DI ESSA E PROTRATTASI SUCCESSIVAMENTE - APPLICABILITÀ A TUTTA LA CONDOTTA DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA.*

Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, benché autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art. 416 cod. pen., ne costituisce un'ipotesi specifica, posto che la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere. Ne consegue - data la natura permanente del reato associativo - che tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale è soggetta alla disciplina da questa dettata. (V mass n 177896; (V mass n 177194; (V mass n 168482; (Conf mass n 178835; (Conf mass n 177071).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)