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Sez. 1, Sentenza n. 28819 del 05/12/2008 (Rv. 606070 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Amministratore di fatto - Applicabilità - Presupposti - Sistematicità e completezza della gestione - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606070-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza.(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la responsabilità, anche come amministratore di fatto, del consulente chiamato, con altri due, ad un tentativo di risanamento dell'impresa assicurativa, poi entrata in liquidazione coatta amministrativa, persona di cui era stata esclusa parimenti la responsabilità come direttore generale, per difetto di nomina formale a tale incarico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2396

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)