Sez. 2, Sentenza n. 725 del 24/04/1965 (Rv. 311365 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO DI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA - DETERMINAZIONE.*
L'indennita che, in caso di sopraelevazione dell'edificio in condominio da parte del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare, deve essere corrisposta dal medesimo agli altri condomini, si determina dividendo il valore del suolo su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione e detraendo, quindi, dal quoziente cosi ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che esegue la sopraelevazione la somma residua costituisce l'ammontare della indennita da ripartirsi tra gli altri condomini. Pertanto, ai fini del diritto all'indennita e della misura di questa il rapporto tra l'altezza raggiunta dall'edificio condominiale per effetto della sopraelevazione e l'altezza preesistente e del tutto irrilevante. La indennita e, infatti, dovuta anche nella ipotesi che il proprietario dell'ultimo piano, dopo avere ricostruito questo in limiti di altezza inferiori a quelli preesistenti, abbia eretto nuovi piani senza superare il precedente limite di altezza del fabbricato. (V. 959/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)