Sez. 2, Sentenza n. 4861 del 30/07/1981 (Rv. 415579 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, che costruisce uno o piu piani in aggiunta a quelli preesistenti, e tenuto a corrispondere ai proprietari degli altri piani l'indennita prevista dal quarto comma dell'art 1127 cod civ, la quale va determinata con riferimento al valore dell'area comune, su cui sorge l'edificio, in relazione al numero dei piani di questo, senza che rilevi ne il rapporto fra l'altezza ed il volume del fabbricato preesistente e di quello attuale, ne l'eventuale appartenenza al proprietario che esegue la nuova costruzione della parte dell'edificio (soffitta, lastrico solare ecc) in cui tale costruzione e eseguita, ne, infine, la Mancanza di autonomia e le limitate dimensioni della medesima. Infatti, tale Obbligo nasce dalla maggiore utilizzazione, da parte del condomino proprietario dell'ultimo piano, del suolo comune su cui sorge l'edificio condominiale, alla quale consegue la necessita di compensare gli altri condomini della diminuzione del valore delle rispettive quote del suolo comune. (V 725/65, mass n 311365; (V 959/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)