Sez. 3, Sentenza n. 4913 del 01/04/2003 (Rv. 561634 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accertamento o soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa - Competenza del giudice ordinario - Esclusione - Temporaneo difetto di giurisdizione - Configurabilità - Competenza del commissario liquidatore in via amministrativa - Sussistenza - Limiti - Opposizione ed impugnazione dello stato passivo - Tribunale fallimentare - Devoluzione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In caso di sottoposizione di società a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, è sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)