Sez. L, Sentenza n. 7907 del 20/07/1995 (Rv. 493368 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporti di lavoro subordinato - Domande proposte dal lavoratore, di accertamento strumentali rispetto a domande di condanna al pagamento di somme di denaro - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Fase di accertamento del passivo - Temporaneo difetto di giurisdizione e conseguente improponibilità o improseguibilità della domanda - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come in caso di dichiarazione di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - invece che, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 209 legge fall. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva accolto la domanda del lavoratore diretta a far valere l'esistenza di una giusta causa di dimissioni, rilevando che la medesima non era fine a se stessa ma meramente strumentale rispetto a domande dirette al conseguimento di indennità ed altre somme di denaro correlate alla risoluzione del rapporto, delle quali solamente il giudice di merito aveva rilevato l'improponibilità).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)