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Sez. L, Sentenza n. 1510 del 11/02/1995 (Rv. 490380 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo 25 luglio 1989 per il personale delle Ferrovie dello Stato in tema di copertura di posti previo accertamento professionale.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490380-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'accordo collettivo 25 luglio 1989 relativo al personale delle Ferrovie dello Stato non solo stabiliva la copertura dei posti di ottava e nona categoria con l'attribuzione delle relative mansioni ai dipendenti di settima categoria che avessero superato il relativo "accertamento professionale", ma anche imponeva la copertura dei posti resisi liberi, nella misura delle relative vacanze; e con cui aveva ritenuto irrilevante che i candidati a tale copertura appartenessero a categoria diversa da quella dalla quale precedentemente la apposita commissione paritetica aveva deciso dovessero essere selezionati i promuovibili, dato che si trattava di impiegati dello stesso settore amministrativo, nell'ambito dei quali vi era una sostanziale comunanza di "accertamenti professionali".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)