Sez. 5, Sentenza n. 16117 del 09/02/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 270128 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Determinazione dello spazio territoriale di dimora - Limitazione all'ambito comunale - Sussistenza - Ampliamento di tale ambito per tutelare le esigenze lavorative dell'indagato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO
La misura cautelare dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 cod. proc. pen. prevede il tassativo riferimento al territorio del Comune di dimora abituale o di una frazione del predetto Comune o di un Comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo; ne consegue che è illegittimo il provvedimento cautelare che amplia l'unità territoriale ove applicare la misura cautelare oltre all'ambito comunale, anche laddove tale decisione sia posta a tutela delle esigenze di lavoro dell'indagato, evocate dal comma quinto dell'art. 283 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso dell'indagato, ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento del G.I.P. che aveva esteso l'obbligo di dimora ai territori di tre province in ragione delle esigenze lavorative del ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)