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Sez. 2, Sentenza n. 40530 del 08/10/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287182-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Obbligo di non allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno - Richiesta di svolgimento di attività lavorativa nelle stesse ore - Presupposti per la modifica della misura - Indicazione - Differenza con la misura degli arresti domiciliari.
Stato
decisa il 2024-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287182-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO

In tema di misure cautelari personali, il vincolo coercitivo dell'obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicchè l'istanza del predetto finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall'abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all'effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)