Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016 (Rv. 640089 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI | Difetto di qualità apparenti - Termine di denunzia - Decorrenza - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI
In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)