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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023 (Rv. 666745 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666745-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le

compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 291, Legge Reg. Campania del 2001 num. 16 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)