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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danni causati da cani randagi - Onere della prova gravante sulle parti - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664453-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)