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Sez. 3, Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024 (Rv. 670630-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito - Fatto del terzo - Prova - Contenuto - Fatto del terzo rimasto ignoto - Effetti - Causa ignota - Conseguenza - Responsabilità del custode - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670630-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)