Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 (Rv. 605124 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito - Fatto del terzo - Prova - Contenuto - Fatto del terzo rimasto ignoto - Effetti - Causa ignota - Conseguenza - Responsabilità del custode - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. é esclusa dall'accertamento positivo che il danno é stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)