Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 21/04/1966 (Rv. 322027 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - SOCIETA E COMUNIONE: DIFFERENZE - INCIDENTALE - DI AZIENDA FACENTE PARTE DI UN PATRIMONIO EREDITARIO - GESTIONE DA PARTE DEGLI EREDI IN REGIME DI COMUNIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - SOCIETA E COMUNIONE: DIFFERENZE - INCIDENTALE - DI AZIENDA FACENTE PARTE DI UN PATRIMONIO EREDITARIO - GESTIONE DA PARTE DEGLI EREDI IN REGIME DI COMUNIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art.2248 cod. civ. - disponendo che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento e regolata dalle norme del titolo VII del libro III - sta essenzialmente a significare che una tale comunione, la quale prescinde dallo scopo dell'Esercizio in comune di un'attivita economica per dividerne gli utili, non da vita ad una societa e rientra nel quadro della comunione, quale e disciplinata dalle norme predette. Conseguentemente, un, azienda facente parte di un patrimonio ereditario Forma oggetto di una comunione incidentale fra gli eredi e la sua gestione e soggetta alle regole della comunione se e fino a quando costoro non manifestino, in modo espresso o tacito, la loro volonta di proseguirla in rapporto di societa, sostituendo allo scopo del godimento della cosa comune, che costituisce l'elemento caratteristico della comunione, lo svolgimento in comune di un'attivita speculativa al fine di dividerne gli utili, che costituisce l'elemento dinamico del rapporto di societa. L'apprezzamento espresso dal giudice del merito sull'esistenza del rapporto di comunione, sull'assenza della societa di fatto, sull'inesistenza dell'impresa e sull'effettivo svolgimento delle attivita da parte dei proprietari della cosa comune, involgendo un, indagine su elementi di fatto, e insindacabile in Sede di legittimita, sempre che sia sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)