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Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 06/06/1981 (Rv. 414283 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITA (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DI UN'AZIENDA O DI UN'IMPRESA - SOCIETA TRA I COEREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO TRA I COEREDI - ACCORDO PARZIALE O TOTALE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414283-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITA (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DI UN'AZIENDA O DI UN'IMPRESA - SOCIETA TRA I COEREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO TRA I COEREDI - ACCORDO PARZIALE O TOTALE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*

Il cadere di un'azienda o di un'impresa in una communio incidens non determina necessariamente la trasformazione della comunione in un'azienda societaria, essendo a tal fine necessaria un'espressa manifestazione di volonta di tutti gli interessati, o anche di taluni di essi (per le quote di loro spettanza), con la conseguenza, in questo secondo caso, del verificarsi della coesistenza di una comunione incidentale e di un rapporto societario. (V 6023/80, mass n 409795; (V 1366/75, mass n 374904; (V 1810/68, mass n 333729; (V 1016/66, mass n 322027; (V 931/62, mass n 251520; (Conf 2430/73, mass n 365825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)