Sez. 5, Sentenza n. 10818 del 24/07/2002 (Rv. 556158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sugli immobili di cui al D.L n. 333 del 1992 (conv. nella legge n. 359) - Esenzioni dal tributo previste dall'art. 7 - Elencazione tassativa - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Le esenzioni dall'Imposta straordinaria sugli immobili di cui al D.L. n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), sono tassative e si riducono soltanto a quelle previste dall'art. 7, atteso che esse si riferiscono ad una imposta straordinaria e temporanea e sono, pertanto, di stretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)