Sez. 5, Sentenza n. 12026 del 25/05/2009 (Rv. 608471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sugli immobili di cui all'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992 - Esenzione per gli immobili dello Stato - Amministrazioni beneficiarie - Stato "persona" - Limitazione - Osservatorio astronomico - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta straordinaria sugli immobili, l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, nel prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta degli immobili dello Stato, fa riferimento al solo "Stato persona" e, quindi, alle Amministrazioni direttamente riconducibili all'apparato statale ed espressione della sovranità, e non ricomprende, invece, tutte le Amministrazioni pubbliche, e cioè gli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo, provvisti o meno di personalità giuridica. Ne deriva, quindi, che nessuna esenzione può essere riconosciuta per gli immobili di proprietà di un osservatorio astronomico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)