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Sez. 3, Sentenza n. 39961 del 11/07/2003 Ud. (dep. 22/10/2003) Rv. 226583 - 01

CACCIA - IN GENERE | Disciplina generale dettata dalla legge n. 157 del 1992 - Deroghe regionali - Validità temporanea - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226583-01

CACCIA - IN GENERE

In tema di esercizio della caccia, le eventuali deroghe alla disciplina generale nazionale, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, stabilite con leggi regionali hanno portata ed efficacia temporanea, atteso che l'adozione delle deroghe è subordinata ad una serie di condizioni contingenti relative all'equilibrio ambientale e faunistico da accertarsi di anno in anno. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 nella cattura di fringillidi in numero superiore a cinque non ritenendo applicabile a stagione venatoria diversa la delibera della giunta regionale Lombardia adottata in esecuzione della legge regionale lombarda n. 34 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)