Sez. L, Sentenza n. 300 del 20/01/1977 (Rv. 383832 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PRESUPPOSTI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PRESUPPOSTI.*
La procedura di rendimento dei conti, prevista dagli artt 263 e segg cod proc civ, presuppone l'Obbligo legale o convenzionale di rendere il conto di negozi o Atti compiuti nell'interesse altrui o nell'interesse comune e, anche in tale ristretto ambito, e consentito, al di la delle prove documentali giustificative del conto, ogni altro mezzo idoneo a dirimere la contesa sulle singole partite. Nelle controversie, invece, aventi genericamente ad oggetto rapporti di dare e avere, e insindacabile la decisione del giudice di merito di fare o meno applicazione di tale procedura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)