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Sez. L, Sentenza n. 300 del 20/01/1977 (Rv. 383832 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383832-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PRESUPPOSTI.*

La procedura di rendimento dei conti, prevista dagli artt 263 e segg cod proc civ, presuppone l'Obbligo legale o convenzionale di rendere il conto di negozi o Atti compiuti nell'interesse altrui o nell'interesse comune e, anche in tale ristretto ambito, e consentito, al di la delle prove documentali giustificative del conto, ogni altro mezzo idoneo a dirimere la contesa sulle singole partite. Nelle controversie, invece, aventi genericamente ad oggetto rapporti di dare e avere, e insindacabile la decisione del giudice di merito di fare o meno applicazione di tale procedura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)