Sez. L, Sentenza n. 1890 del 20/03/1980 (Rv. 405507 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La procedura di rendiconto e applicabile anche fuori dei casi in cui la legge sostanziale pone a carico di un soggetto l'Obbligo di presentare il conto e, quindi, anche per la risoluzione di controversie aventi genericamente per oggetto rapporti di dare e di avere ma, in questi casi, l'adozione della procedura e meramente facoltativa ed e rimessa all'insindacabile apprezzamento del giudice del merito. (V 300/77, mass n 383832; (V 868/76, mass n 379541).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)