Sez. 5, Sentenza n. 26320 del 29/12/2010 (Rv. 615389 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Contributo abitazione" percepito dal lavoratore all'estero - Soggezione all'IRPEF - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di redditi di lavoro dipendente, il "contributo abitazione" percepito dal lavoratore in relazione al servizio prestato all'estero (nella specie, presso sedi dell'Istituto per il commercio estero) deve essere assoggettato ad IRPEF, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (che ha modificato l'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), avendo natura retributiva in quanto riconducibile al rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)