Sez. 5, Sentenza n. 2091 del 04/02/2004 (Rv. 569883 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Inapplicabilità in presenza di giudicato - Condizioni - Giudicato sulla decadenza dal diritto di rimborso IVA per proposizione oltre i termini stabiliti dall'art 34 D.P.R. n.633/1972 (vecchio testo) dell'opzione per il regime normale di detrazione - Riapertura dei termini disposta dall'art.3, comma 125, L. 549/1995 - Irrilevanza.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale - consegua, cioè, a pronunce che, oltre a essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito -, o quando le nuove norme riguardino un oggetto che poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore non abbia specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato. Pertanto, in tema di imposta sul valore aggiunto, la disposizione di cui all'art. 3, comma 125, della legge 28 dicembre 1995 n.549, che ha riaperto i termini previsti dall'art. 34 D.P.R. n.633/1972 e successive modificazioni per effettuare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento ai periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, non può travolgere il giudicato che si sia in precedenza formato sulla decadenza dall'azione di rimborso, perché proposta oltre il termine fissato dall'allora vigente art 34, tenuto conto che detta norma non contiene un'espressa previsione di retroattività, né introduce una nuova azione e che il giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore di essa ha natura sostanziale, attenendo alla perdita del diritto per inerzia del titolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 23/12/1980 num. 889 art. 12, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 125 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)