Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007 (Rv. 600764 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Applicabilità di una disposizione, entrata in vigore nel corso del giudizio di appello - Necessità di un'espressa previsione di retroattività - Sussistenza - Fattispecie - In tema di agevolazioni tributarie per le piccole proprietà contadine.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva escluso l'applicazione dello "ius superveniens" rappresentato dall'art. 11 del d.lgs 11 maggio 2001, n. 228, norma transitoria non specificamente dichiarata retroattiva, nel caso in cui il ricorrente aveva pacificamente ammesso di essere decaduto dai benefici fiscali connessi alla formazione della proprietà coltivatrice per avere rivenduto il terreno prima del compimento di un decennio dalla data di acquisto, così come imposto dall'art. 28 della legge 26 maggio 1965 n. 590, vigente al momento della vendita).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 11/05/2001 num. 228 art. 11, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)