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Sez. 2, Sentenza n. 1241 del 07/04/1975 (Rv. 374710 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - ANTERIORE ACCERTAMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374710-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - ANTERIORE ACCERTAMENTO - NECESSITA.*

La falsita delle prove puo costituire motivo di revocazione, ai sensi dell'art 395 n 2 cod proc civ, soltanto quando sia stata riconosciuta convenzionalmente o dichiarata giudizialmente, con una sentenza civile o penale passata in cosa giudicata, in data anteriore alla domanda di revocazione. (nella specie, e stata ritenuta ininfluente una sentenza dibattimentale di primo grado di assoluzione perche il fatto non costituisce reato, impugnata dal PM). (Conf 1741/70, mass n 347695; 2701/68, mass n 335265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)