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Sez. 1, Sentenza n. 2701 del 26/07/1968 (Rv. 335265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO CONVENZIONALE O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI GIUDIZIALI NON DEFINITIVI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO CONVENZIONALE O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI GIUDIZIALI NON DEFINITIVI - IRRILEVANZA.*

La falsita delle prove, sulle quali sia fondata la decisione, costituisce motivo di revocazione solo quando sia stata riconosciuta convenzionalmente o dichiarata giudizialmente in una sentenza civile o penale passata in cosa giudicata anteriormente alla domanda di revocazione. Pertanto, sono ininfluenti, ai fini dell'esame sui presupposti di tale domanda, gli accertamenti giudiziali non definitivi. (nella specie, accertatosi il falso con sentenza penale di primo grado, in Sede di appello era stata applicata l'amnistia). (V. 1834-66, massima n. 323582).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)