Sez. L, Sentenza n. 5732 del 20/11/1985 (Rv. 442924 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 8 MAGGIO 1974 PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE UNITÀ ADIBITE A SERVIZIO DI RIMORCHIO E DI SOCCORSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 8 MAGGIO 1974 PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE UNITÀ ADIBITE A SERVIZIO DI RIMORCHIO E DI SOCCORSO.*
L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo compiuta dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 9 del C.C.n.L. 8 maggio 1974 per il personale imbarcato sulle unità adibite a servizio di rimorchio e di soccorso, che il compenso per le ore del sabato fosse dovuto solo al personale che avesse in concreto eseguito in tale giorno le prestazioni lavorative, fatta eccezione per chi si trovasse in riposo compensativo.) (Conf 6455/82, mass n 424089; (Conf 6316/82, mass n 423959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/05/1974 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)