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Sez. L, Sentenza n. 6455 del 27/11/1982 (Rv. 424089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RISERVATA - AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RISERVATA - AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da errori di diritto. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la speciale indennità prevista dallo art. 40 del contratto collettivo per i dipendenti dell'e.N.E.L. non avesse natura di indennità di preavviso ma di indennità aggiuntiva di fine rapporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)