Sez. L, Sentenza n. 6455 del 27/11/1982 (Rv. 424089 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RISERVATA - AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RISERVATA - AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da errori di diritto. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la speciale indennità prevista dallo art. 40 del contratto collettivo per i dipendenti dell'e.N.E.L. non avesse natura di indennità di preavviso ma di indennità aggiuntiva di fine rapporto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)