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Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 07/07/1972 (Rv. 359580 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359580-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il principio-secondo cui l'interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto rimesso in via esclusiva al giudice del merito-non trova applicazione quando quella interpretazione abbia determinato un preteso vizio in procedendo, giacche, in tale ipotesi, prevale l'altro principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a questo tipo di vizio, la Corte di Cassazione e giudice anche del fatto e, puo, pertanto, procedere eventualmente ad una interpretazione degli Atti processuali, in genere, e delle istanze e deduzioni delle parti, in specie, anche difforme da quella dei giudici del merito. (V 1964'71, mass n 352550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)