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Sez. 1, Sentenza n. 1964 del 22/06/1971 (Rv. 352550 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - DOGLIANZA DI OMESSA PRONUNZIA - POTERI DELLA CASSAZIONE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - INDAGINE DI FATTO.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352550-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - DOGLIANZA DI OMESSA PRONUNZIA - POTERI DELLA CASSAZIONE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - INDAGINE DI FATTO.*

L'interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita. Quando, pero, essa viene censurata come erroneo presupposto di una omissione di pronuncia, tale censura si risolve nella denuncia di un error in procedendo, della cui ricorrenza la Corte di Cassazione deve giudicare attraverso il diretto esame degli Atti, e con cognizione piena. (Conf 2646'70, mass n 349069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)