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Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 04/07/1984 Cc. (dep. 22/10/1984) Rv. 166224 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI DETENZIONE AGLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166224-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI DETENZIONE AGLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLA PENA - CRITERI.*

Ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), i periodi semestrali di detenzione non vanno considerati isolatamente in modo autonomo e differenziato, ma unitariamente, in quanto, mirando la misura al più efficace reinserimento nella società, la valutazione del condannato non può essere che complessiva e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione. (V mass n 156374).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)