Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 17/07/1980 (Rv. 408476 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
Le agevolazioni tributarie previste in ordine all'imposta di registro dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729 (abrogato dall'art 42 del DPR 29 settembre 1973, n 601, a partire dal primo gennaio 1974) per gli Atti occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla legge medesima non si applicano ai contratti di subappalto stipulati dalla societa concessionaria o dall'appaltatore che non siano stati approvati dall'autorita amministrativa competente a norma dell'art 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F. Ne tale principio soffre deroga nel caso di subappalto per l'esecuzione di 'movimenti di terrĂ , poiche la esenzione dall'Obbligo dell'approvazione amministrativa opera solo nella diversa ipotesi in cui tali lavori vengano effettuati in forza di contratti di lavoro autonomo col sistema del cottimo. (Conf 2165/79, mass n 398514).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)