Sez. L, Sentenza n. 10640 del 11/08/2000 (Rv. 539469 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Limiti di ammissibilità - Mezzi istruttori indispensabili ai fini della decisione della causa - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Motivazione espressa - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad ammissione di documentazione probatoria comprovante la fondatezza di questione rilevabile anche d'ufficio.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., stabilendo che il collegio può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice del merito un potere discrezionale fondato sopra una mera valutazione di opportunità, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine all'indispensabilità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nella stessa ammissione di questo. (Fattispecie relativa all'acquisizione di documentazione diretta a fornire il supporto probatorio relativamente a questione rilevabile anche d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)