Sez. L, Sentenza n. 3367 del 11/04/1996 (Rv. 496931 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rito del lavoro - Analogie fra le due discipline - Poteri del giudice in ordine all'ammissione della prova - Esercizio in concreto di tali poteri - Carattere discrezionale - Incensurabilità in Cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Anche nel giudizio speciale di opposizione a ordinanza - ingiunzione, il cui rito è disciplinato in modo analogo a quello del lavoro, il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari al di la dei limiti stabiliti dal codice civile (salvo il giuramento decisorio)e di superare i limiti stabiliti dallo stesso codice, in generale, per la prova testimoniale, ha carattere meramente discrezionale e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione sul punto, dovendosi ritenere che il giudice stesso abbia reputato in maniera implicita, la sufficienza degli elementi già acquisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)