Sez. 1, Sentenza n. 2214 del 21/06/1969 (Rv. 341569 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non puo farsi carico al giudice di merito, che abbia fondato il proprio convincimento sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, da lui ritenute esatte, di non aver ulteriormente motivato al riguardo, non essendo egli tenuto ad esporre specificamente le ragioni della sua adesione alle conclusioni medesime. (V. 71-69, massima n.337914 3633-68, massima n.336902 3319-68, massima n.336322 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)