Sez. 1, Sentenza n. 2488 del 24/11/1970 (Rv. 348766 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLE CRITICHE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLE CRITICHE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA.*
Il giudice, quando condivide il ragionamento e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non ha l'Obbligo di motivare ulteriormente al riguardo, non essendo egli tenuto ad esporre specificamente le ragioni della sua adesione alle conclusioni medesime, mentre l'Obbligo di dimostrare di aver tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza puo essere adempiuto anche senza una dettagliata confutazione, perche l'Obbligo della motivazione e soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento e le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (V 2532'69, mass n 342102 2214'69, mass n 341569).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)