diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4265 del 13/04/1995 (Rv. 491814 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | "Punctatio" - Caratteri distintivi della proposta contrattuale e del contratto preliminare.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491814-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta "punctatio" tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in "nuce", tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l'intesa raggiunta o essere diretta a provocare l'accettazione o la definizione dell'accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)