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Sez. 2, Sentenza n. 7871 del 04/08/1990 (Rv. 468577 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*
Stato
decisa il 1990-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468577-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*

A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed accidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o "puntuazione" di contratto - la quale ha la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare - le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative la quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ.. (V 3044/63, mass n 264682; (Conf 2092/82, mass n 419958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)