Sez. 2, Sentenza n. 7871 del 04/08/1990 (Rv. 468577 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RECESSO.*
A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed accidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o "puntuazione" di contratto - la quale ha la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare - le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative la quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ.. (V 3044/63, mass n 264682; (Conf 2092/82, mass n 419958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)