Sez. U, Sentenza n. 70 del 12/01/1972 (Rv. 355763 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLA REGIONE SICILIANA - CONTENZIOSO ELETTORALE - PRINCIPI DI CUI AL TU N 570 DEL 1960 - APPLICABILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLA REGIONE SICILIANA - CONTENZIOSO ELETTORALE - PRINCIPI DI CUI AL TU N 570 DEL 1960 - APPLICABILITA.*
Il legislatore regionale siciliano si e adeguato, in tema di contenzioso elettorale per le elezioni amministrative, all'ordinamento statale (di cui al tu n 570 del 1960, come modificato dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147), ed ha riservato ai consigli comunali e consortili la declaratoria di decadenza in via amministrativa, ed al tribunale competente per territorio il ricorso giurisdizionale contro la delibera degli organi amministrativi. Tale adeguamento e aderente al principio fondamentale che riconosce di spettanza del giudice ordinario le controversie nelle quali viene in discussione un diritto soggettivo, quale e, indubbiamente, quello del cittadino all'elettorato passivo.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)