Sez. U, Sentenza n. 769 del 20/03/1973 (Rv. 363023 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - DECADENZA DA CONSIGLIERE COMUNALE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - APPLICABILITA ALLA REGIONE SICILIANA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - DECADENZA DA CONSIGLIERE COMUNALE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - APPLICABILITA ALLA REGIONE SICILIANA.*
L'autonomia legislativa della regione siciliana in materia elettorale amministrativa non comporta analoga autonomia in materia di contenzioso elettorale e di giurisdizione relativa. Pertanto e applicabile anche nel territorio di detta regione la legge 23 dicembre 1966 n 1147 recante nuove norme in materia di contenzioso elettorale amministrativo, ed in particolare l'art 5, che aggiunge al dp 16 maggio 1960 n 570 l'art 9 bis, il cui terzo comma prevede che l'Azione di decadenza dalla qualita di consigliere comunale si possa promuovere direttamente avanti al tribunale civile anche nell'ipotesi che non vi sia stata previamente alcuna pronunzia da parte del consiglio comunale. (V 70/72, mass n 355763; 3091/71, mass n 354411; (V 2366/71, mass n 353281).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)