Sez. L, Sentenza n. 551 del 18/01/1993 (Rv. 480296 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Credito per interessi e rivalutazione - Prescrizione decennale - Operatività - Decorrenza - Deduzione in giudizio di detto credito in via autonoma rispetto al credito per la prestazione principale - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni
Il credito per interessi e svalutazione monetaria su somme spettanti per prestazioni previdenziali è soggetto a prescrizione decennale, la quale decorre dal giorno in cui si sono verificate, in relazione alla previsione dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, le condizioni legali di responsabilità dell'istituto debitore, anche quando il detto credito sia stato autonomamente azionato, a seguito di giudicato formatosi sul solo diritto alla prestazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)