Sez. L, Sentenza n. 11304 del 14/11/1997 (Rv. 509922 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Maturazione delle condizioni di responsabilità dell'ente previdenziale - Verifica di tali condizioni - Distinzioni - Crediti condizionati alla domanda dell'interessato - Inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla domanda - Rilevanza - Crediti sorti all'atto dell'entrata in vigore di una norma di legge - Termine di centoventi giorni - Decorrenza - Dall'entrata in vigore della norma.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Quando per il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale è necessaria la domanda dell'interessato, il diritto alla rivalutazione e agli interessi sorge a sua volta (sempre che l'ente previdenziale non si sia già pronunziato negativamente) dopo il decorso del termine di centoventi giorni dalla domanda dato all'ente per provvedere sulla stessa, mentre nel caso in cui il diritto alla indicata prestazione sorge all'atto dell'entrata in vigore di una norma legislativa, come nel caso del diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali previsto dall'art. 5 comma decimo della legge 2 agosto 1990, n. 233, è da tale momento che inizia a decorrere il sopraindicato termine di centoventi giorni, concesso all'ente quale "spatium deliberandi", al compimento del quale si perfeziona la condizione di responsabilità dell'istituto per il ritardo nell'adempimento e cominciano ad esser dovuti gli interessi e la rivalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)