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Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 01/02/2002 (Rv. 551997 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliari diversi da consulenti e interpreti - Compenso - Decreto di liquidazione - Natura - Vicende del giudizio di merito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551997-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il decreto, col quale il giudice liquida il compenso all'ausiliare diverso dal consulente tecnico o interprete (nella specie, ditta incaricata di eseguire rilievi geologici e opere di sistemazione di un movimento franoso) indicando la parte tenuta alla corresponsione del compenso, è un provvedimento insensibile alla sorte, sostanziale e processuale, del giudizio nel quale è stato reso e abilita il soggetto beneficiario, in quanto terzo, ad agire (anche in via monitoria) per conseguire le utilità che ne derivano, essendo corrispettive delle prestazioni svolte in quel giudizio (nella specie la S.C. ha escluso che dall'inefficacia, per mancata instaurazione del giudizio di merito, del provvedimento cautelare consegua l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliare emanato nel procedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)