Sez. 2, Sentenza n. 1823 del 18/02/2000 (Rv. 534035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Legge n. 319 del 1980 - Carattere di specialità - Estensione ad ausiliari del giudice diversi da quelli menzionati - Esclusione - Fattispecie relativa a commercialista incaricato della redazione ex art. 2343 cod. civ. della relazione concernente la stima dei beni apportati in occasione della trasformazione di società.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione del compenso spettante a consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori, la legge n. 319 del 1980 ha carattere di specialità, e non è, pertanto, applicabile agli ausiliari del giudice ivi non espressamente menzionati. Ne consegue che detta legge non trova applicazione nei confronti del commercialista incaricato della stima, ex art. 2343 cod. civ., dei conferimenti in natura apportati in occasione della trasformazione di una società.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)